Art. 1 – Denominazione, sede e durata 

È costituita un’Associazione di promozione sociale denominata “CIVICAMENTE APS” (“l’Associazione”). L’Associazione ha sede in Monza, l’indirizzo completo dell’Associazione è inizialmente fissato in MONZA, via Villoresi n. 10 e può istituire uffici anche in altre località. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale purché nell’ambito territoriale dello stesso Comune di Monza. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione adotta come riferimenti legislativi la Legge 7 dicembre 2000 n. 383, la Legge Regione Lombardia n. 1/2008 e le successive normative di riferimento.

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi.  I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, promuovendo iniziative nel settore civile e sociale.   In particolare, l’Associazione persegue lo scopo di: 
  • Rendersi parte attiva nell’instaurazione di un dialogo tra cittadini ed istituzioni al fine di portare all’attenzione degli organi amministrativi comunali, provinciali e regionali le esigenze del territorio; 
  • Progettare e portare all’attenzione delle istituzioni di competenza, in collaborazione con i cittadini del Comune di Monza, una politica del territorio e dell’ambiente rispettosa delle esigenze della persona e capace di sviluppare la crescita sociale ed economica; 
  • Elaborare proposte e ricercare soluzioni, in collaborazione anche con enti pubblici e privati, sui problemi inerenti l’occupazione ed il mondo del lavoro, l’efficienza dei servizi, la sanità, la scuola, i trasporti; 
  • Affrontare i problemi delle nuove realtà sociali; 
  • Proporre iniziative e presentare progetti alle pubbliche istituzioni nazionali ed internazionali finalizzati alla cooperazione per migliorare il nostro territorio; 
  • Organizzare eventi sociali e culturali; 
  • Organizzare qualsiasi altra attività utile al raggiungimento delle finalità associative. 
L’associazione persegue i propri fini con ogni mezzo idoneo ed in particolare: 
  • Promuovendo la propria attività attraverso strumenti mediatici quali giornali e/o internet; 
  • Organizzando mostre e manifestazioni; 
  • Promuovendo e organizzando studi, dibattiti, convegni, seminari. 
  L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, esercitare attività accessorie anche di natura commerciale nei limiti previsti dalla legislazione vigente con particolare riferimento al dettato della Legge n. 383/2000. L’ Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo gratuito. L’Associazione qualora se ne presentasse la necessità potrà per il raggiungimento degli scopi sociali stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o altri enti privati. Inoltre l’Associazione: 
  1. svolge unicamente le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
  2. non distribuisce,neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 
  3. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  4. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio che residuerà al termine della liquidazione, ad altre associazioni con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  5. prevede per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 3 – Patrimonio e Rendite 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
  • dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire all’Associazione per donazione, contributo, eredità, legato, acquisto ovvero in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito che oneroso e sempre che i contributi siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello scopo dell’Associazione; 
  • dalle somme derivanti e prelevate dai redditi dell’Associazione che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a incrementare il patrimonio. 
  • da ogni altro bene o diritto di cui l’Associazione sarà divenuta proprietaria o possessore a titolo legittimo.  
  • dalle liberalità e dai contributi che il Consiglio Direttivo con delibera destinerà a patrimonio. 
Le rendite dell’Associazione sono costituite: 
  • dai frutti e redditi del patrimonio di cui al presente articolo; 
  • quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione; 
  • dai contributi, sovvenzioni da enti, da istituzioni e da altri soggetti, pubblici o privati e non destinati espressamente all’incremento del patrimonio; 
  • da ogni altro cespite non esplicitamente destinato all’incremento del patrimonio; 
  • dai proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività. 
L’Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 con le rendite del suo patrimonio.  Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.  

Art. 4 – Soci 

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, età, nazionalità, ideologia e religione che, condividendone gli scopi e gli ideali, desiderino aderire alla stessa e che, avendone fatta richiesta scritta nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, ne ottengano l’ammissione da parte del medesimo.   La qualifica di socio ordinario si ottiene a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio sentito il parere dell’Assemblea. In particolare possono essere associate tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità istituzionali dell’Associazione ed intendano impegnarsi personalmente dimostrando di possedere le capacità e i mezzi idonei a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’associazione si adopera affinché al suo interno sia assicurata la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna. Le persone giuridiche partecipano nella persona del loro Legale Rappresentante o da persona dallo stesso espressamente delegata. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni assunte dall’associato minorenne. L’iscrizione decorre dalla data della delibera di ammissione. Gli associati si dividono in: 
  1. soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo e hanno deliberato la costituzione dell’Associazione;
  2. soci ordinari: lo sono tutti i soci che aderiranno successivamente e che, condividendo le finalità dell’Associazione e dimostrando di possedere le capacità e i mezzi per contribuire al raggiungimento delle suddette, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione delle proprie generalità e dell’indirizzo di posta elettronica cui debbono essere inviate le comunicazioni;il contributo dovuto per l’assunzione della qualifica di socio ordinario sarà determinato dal Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea, con delibera all’inizio di ogni esercizio sociale.   
  3. soci sostenitori: lo sono le persone fisiche o giuridiche che, essendosi particolarmente distinte nella collaborazione o contribuendo attivamente tramite risorse personali o economiche al sostegno dell’attività dell’Associazione,anche con il versamento di un contributo minimo annuale determinato con delibera del Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea, all’inizio di ogni esercizio, verranno ammesse, con tale qualifica, dal Consiglio Direttivo a fare parte dell’Associazione; 
  4. soci benemeriti: lo sono le persone fisiche o giuridiche che, contribuendo con particolari elargizioni economiche al sostegno dell’attività dell’Associazione, verranno ammesse, con tale qualifica, dal Consiglio Direttivo a fare parte dell’Associazione.
I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione previa delibera dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto preventivo dell’esercizio di riferimento.  Il contributo a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, morte o perdita della qualità di socio e deve essere versato entro trenta giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.   Tutti gli associati cessano di appartenere all’Associazione per: 
  • dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell’esercizio sociale. Le dimissioni saranno sempre accettate dal Consiglio Direttivo, ma il socio resterà obbligato nei confronti dell’Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti. La dichiarazione di recesso avrà effetto allo scadere dell’anno in corso. 
  • morosità, dichiarata al Consiglio Direttivo a seguito del mancato versamento della quota associativa per almeno un anno; 
  • decesso; 
  • lo scioglimento dell’Ente; 
  • esclusione o radiazione. 
L’esclusione o la radiazione potranno avvenire per i seguenti motivi:  – non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;  – morosità senza giustificato motivo nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione;  – indegnità, da intendersi come comportamenti evidentemente contrari agli scopi associativi, mancata ed ingiustificata partecipazione alle Assemblee per un periodo continuativo superiore a mesi tre, mancata ed ingiustificata partecipazione alle iniziative dell’Associazione per un periodo superiore ad anni uno, grave inadempimento dell’associato, impossibilità sopravvenuta nel dare un contributo personale, perdita dei requisiti per l’ammissione, indegnità morale.  – aver provocato danni morali o materiali all’Associazione.  L’esclusione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo sentita l’Assemblea ed il relativo provvedimento dovrà essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla decisione per iscritto al socio e dovrà essere motivato. Il provvedimento non libererà in ogni caso il socio dal pagamento delle eventuali somme ancora dovute all’Associazione ove maturate. I soci esclusi o radiati hanno facoltà di opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al provvedimento del Consiglio inviando apposito ricorso all’Assemblea. Il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento di esclusione o radiazione. Il ricorrente esporrà  all’Assemblea le proprie ragioni e questa potrà valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri. Tutti gli associati hanno diritto: 
  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione preventivamente concordate; 
  • a partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente o per delega (massimo dieci); 
  • conoscere i programmi con cui l’Associazione intende attuare lo scopo sociale; 
  • a recedere dall’appartenenza all’Associazione tramite dimissioni in qualsiasi momento e senza oneri, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; 
  • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; 
  • discutere e approvare i rendiconti economici; 
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti. 
Gli associati sono tenuti: 
  • a rispettare le regole del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, i regolamenti di attuazione, le delibere adottate dagli Organi associativi nel rispetto delle previsioni Statutarie; 
  • a pagare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di competenza dell’anno successivo nonché le quote di partecipazione alle iniziative se dovute. 
  • Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. 

Art. 5 – Organi 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere. Tutte le cariche sono elettive e prevalentemente gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno, dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia. 

Art. 6 – Assemblea 

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. È composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza). L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea in forma ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri dell’Assemblea degli Associati. Le assemblee sono convocate con avviso contenente il giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, o messaggio di posta elettronica ricevuto almeno sette giorni prima della data fissata (48 ore in caso di urgenza) e pubblicato sul sito web dell’Associazione. L’avviso di convocazione contiene anche la data per la seconda convocazione. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.  Può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa. L’Assemblea in prima convocazione sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. Le delibere sono prese a maggioranza di voti.  In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.  Gli amministratori non hanno voto nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. L’assemblea delibera sulle questioni poste all’Ordine del Giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. Sono di competenza dell’assemblea ordinaria: 
  1. l’approvazione della relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  2. elezione del Consiglio Direttivo;
  3. l’approvazione del bilancio annuale e di quello preventivo redatti dal Consiglio Direttivo;
  4. le altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
  5. ratificare i provvedimenti di competenza della stessa adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  6. fissare l’ammontare della quota associativa annuale o di altri contributi a carico degli Associati;
  7. deliberare eventuali regolamenti interni;
  8. deliberare su ogni questione attinente la gestione sociale.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria: 
  1. deliberare sulle modifiche del presente Statuto. Per tali delibere occorrerà la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
  2. deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. Per tali delibere occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell’art. 21 comma 3 C.c.). 
  3. deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.
Ogni associato avente diritto, in regola col versamento della quota associativa ha diritto ad un voto.  Le Assemblee sono sempre presiedute dal Presidente in carica e in sua mancanza dal Vice Presidente o in sua mancanza dal socio più anziano presente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario che svolge la funzione di verbalizzante. Possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto anche professionisti o esperti esterni qualora la loro presenza venga ritenuta necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Al fine di garantire la partecipazione attiva alla vita associativa, l’associato che fosse impossibilitato a partecipare all’assemblea per giustificato motivo e salvi i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio, casi di vitale importanza per l’esistenza dell’Associazione, casi previsti dalla legge) può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta: ogni associato potrà ricevere un massimo di dieci deleghe.  In particolare agli associati maggiori d’età spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Per le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione in prima convocazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi degli associati; in seconda convocazione invece è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti.  Delle delibere delle assemblee viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Le deliberazioni e gli atti verbalizzati redatti su apposito libro verbale a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente restano successivamente agli atti e a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle previsioni del presente Statuto obbligano i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti. Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione. Il voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto a discrezione del Presidente dell’Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. 

Art. 7 – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.  È costituito di un numero variabile di membri compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici) compresi Presidente e Vicepresidente. Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice tra i soci con qualifica di socio ordinario  a secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel regolamento di attuazione. Il Presidente è nominato inizialmente nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea a maggioranza assoluta. Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono nominati inizialmente nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea a maggioranza assoluta.  Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, scade con l’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato. Resta comunque in carica sino a che non siano stati nominati i successori di ogni carica. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di morte o dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di 2/3 l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.  Salvo quanto rimesso alla sua competenza da altre norme dello Statuto il Consiglio Direttivo ha il compito di:  – disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità del presente Statuto;  – curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;  – provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;  – redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei soci;  – predisporre i regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;  – deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci;  – curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;  – pianificare eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;  – adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;  – conferire deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria delibera assunta e depositata nelle forme di legge.  Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.  Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri (in quest’ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni), con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per messaggio di posta elettronica o raccomandata a mani, nonché, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica e il/i Revisore/i, se nominato/i; tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, non si oppongano alla stessa, ed i partecipanti dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti anche per teleconferenza la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a voto palese e a maggioranza semplice di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. L’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni consecutive del Consiglio direttivo convocate in un intervallo di tempo comunque non inferiore a mesi uno comporta l’immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione del Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Delle riunioni e delle delibere del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell’Associazione se nominato ovvero da persona designata dal Consiglio stesso. Al Consiglio è affidata la individuazione e la definizione della strategia annuale, delle priorità da conseguire e la definizione dei progetti da sostenere. È data facoltà all’Assemblea di deliberare la decadenza dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo nei seguenti casi: 1. Dimissioni dalla qualifica di socio dell’Associazione 2. Morosità nel pagamento della quota sociale per più di due esercizi consecutivi 3. Decesso 4. Indegnità, da intendersi come comportamenti evidentemente contrari agli scopi associativi, mancata ed ingiustificata partecipazione alle Assemblee per un periodo continuativo superiore a mesi tre, mancata ed ingiustificata partecipazione alle iniziative dell’Associazione per un periodo superiore ad anni uno, grave inadempimento dell’associato, impossibilità sopravvenuta nel dare un contributo personale, perdita dei requisiti per l’ammissione, indegnità morale 5 – aver provocato danni morali o materiali all’Associazione. 

Art. 8 – Presidente e Vice Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. Rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. È responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione. Ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostengo delle singole iniziative dell’Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:  – curare l’attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo intrattenendo rapporti con le Autorità e le P.A.;  – sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;  – curare l’osservanza dello Statuto promuovendone la riforma qualora si renda necessario;  – adottare in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;  – esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.  Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.   E’ nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea tra i soci con qualifica di socio ordinario con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Mantiene tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile  Il Vice Presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Non può delegare funzioni delegate senza avere avuto autorizzazione preventiva dal Presidente. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri previo rilascio di apposita Procura.   E’ nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea tra i soci con qualifica di socio ordinario con votazione a maggioranza semplice dei presenti . Mantiene tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. 

Art. 9 – Segretario 

Il Segretario è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea tra i soci con qualifica di socio ordinario a maggioranza semplice dei presenti. Il Segretario mantiene tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. All’atto di nomina vengono stabilite natura e qualifica del suo incarico.  Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto ha piena autonomia decisionale, potere di firma e delega nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Egli in particolare:  – provvede alla gestione amministrativa e organizzativa dell’Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;  – cura l’esecuzione nelle materie di sua competenza delle delibere del Consiglio Direttivo e degli atti del Presidente, redige e conserva i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni, attende alla corrispondenza e compie le mansioni delegategli dal Consiglio tutto. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo, ivi inclusa, ove conferita, quella di Tesoriere. 

Art. 10 – Tesoriere 

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea tra i soci con qualifica di socio ordinario a maggioranza semplice dei presenti e mantiene tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo. È rieleggibile. Nel caso non vi sia un Tesoriere nominato, le sue funzioni vengono ricoperte ad interim dal Segretario.  Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa, economica e contabile dell’Associazione in ossequio alle direttive del Consiglio Direttivo redigendone le scritture contabili e provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Custodisce le quote di adesione e gli altri contributi e tiene i libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente. Su richiesta dell’Assemblea, del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa. Può essere delegato dal Presidente e sottoscrivere con firma libera atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio. Può avere firma disgiunta a quella del Presidente per l’erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio Direttivo nei limiti da questo indicati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. L’attività del Tesoriere deve essere sottoposta all’approvazione del Presidente. 

Art. 11 – Gratuità delle cariche 

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.  

Art. 12  – Esercizio finanziario bilancio – utili e avanzi di gestione 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.   Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo con l’ausilio del Segretario e sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’Associazione avrà operato anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea rispettivamente entro i primi 4 mesi di ciascun esercizio. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, deve essere tenuto presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E’ fatto espresso divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. 

Art. 12 – Scioglimento 

L’Associazione ha durata illimitata.   Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto per i seguenti motivi:  – conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;  – impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;  – ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.   In caso di scioglimento dell’Associazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c., l’Assemblea sentito il parere dell’Organismo di controllo competente per legge delibera a quale ente o associazione con finalità analoghe o a quali fini di pubblica utilità devolvere il patrimonio residuo e fatta salva in ogni caso qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge. L’Assemblea a tal fine nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.  

Art. 13 – Disposizioni finali 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e alle leggi vigenti in quanto applicabili con particolare riferimento alla L. n. 383/2000, alla L. reg. della Regione Lombardia n. 1/2008 nonché ad ogni altra legge o regolamento vigente in materia. Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.